16 Ottobre 2015
URALITÀ DEGLI IMMOBILI ATTENZIONE AI REQUISITI

Il decreto
Nel 2011 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell’economia e delle finanze (in G.U. n. 185 del 9 agosto 2012) con il quale sono state definite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità degli immobili.
La dichiarazione di sussitenza
Pertanto, da quell’anno, la ruralità dei fabbricati, ad esclusione di quelli strumentali già iscritti nella categoria D10, è annotata nei citati atti catastali nel seguente modo: "Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda ......... del ..........".
Perdita della ruralità
Per le unità immobiliari, quali fabbricati rurali, sia adibiti a civile abitazione che strumentali, che perdono il requisito della ruralità e che non hanno subito modifiche tali da comportare un diverso classamento e rendita, è necessario presentare apposita richiesta di aggiornamento al competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), entro il termine di 30 giorni da quello in cui il fabbricato ha perso tali requisiti.
Negli atti del catasto, in corrispondenza della UIU interessata, verrà apposta la seguente annotazione: Cancellazione, a seguito di richiesta prot. n ... dell’annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data .............
Qualora tali termini non vengano rispettati sarà comminata una sanzione.
Verifica Agenzia delle Entrate
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate provvedono alle opportune verifiche delle domande di ruralità, delle relative autocertificazioni e delle richieste (perdita o acquisizione della ruralità) nonché all’accertamento del classamento e dei requisiti stessi di ruralità a seguito delle dichiarazioni presentate con la procedura DOCFA.
Le precisazioni
Riassumendo, relativamente alle richieste di ruralità è stato chiarito con l’Agenzia Entrate, ex Agenzia Territorio, quanto segue: qualora i requisiti necessari per il mantenimento della ruralità vengano a mancare per decesso oppure per cessazione dell’attività agricola dell’utilizzatore, è necessario presentare la richiesta di cancellazione di annotazione ruralità entro 30 giorni dal decesso o dalla cessazione.
La successione
In caso di successione, qualora uno degli eredi abbia comunque i requisiti per il proseguo della ruralità il termine per la richiesta della continuità dell’annotazione è lo stesso, ovvero 30 giorni dalla morte dell’ex intestatario.
Informazioni
Gli uffici della Coldiretti sono a completa disposizione per tutte le informazioni del caso e per la predisposizione delle pratiche.